La franchigia nell’RC Auto

La franchigia è quella parte di danno non coperta dalla polizza. Più precisamente è un importo pattuito contrattualmente che, in caso di sinistro, l’assicurato tiene a suo carico e per il quale la compagnia non riconosce l’indennizzo. Essa viene stabilita prima della stipula del contratto, serve ad evitare di denunciare i sinistri entro una determinata cifra; evita inoltre di far salire il malus a sfavore dell’assicurato.

Tenendo conto di questa “partecipazione alle spese” il premio sarà più contenuto, ma solo poche compagnie attuano sconti significativi.
Essa inoltre è prevista anche per le polizze accessorie furto, incendio, kasko.
Esistono due tipologie :
La Franchigia assoluta, in cui i danni inferiori alla franchigia sono a carico dell’assicurato; quelli superiori sono liquidati al netto dell’importo.
La Franchigia relativa in cui i danni inferiori alla franchigia sono a carico dell’assicurato; quelli superiori sono liquidati totalmente.

Franchigia nelle polizze senza Bonus / Malus

Nelle polizze RC auto senza Bonus/Malus, la franchigia è la soglia di risarcimento che l’assicurato deve rimborsare all’assicurazione se a causare il danno è lui stesso; l’assicurazione liquiderà interamente i terzi danneggiati dal proprio assicurato e poi chiederà al suo cliente di versare la franchigia stabilita. Se il danno accusato è inferiore alla franchigia non conviene farlo risarcire dalla Compagnia in quanto ciò determina un incremento del premio dovuto al peggioramento della classe di merito.
In base alle nuove regole evolutive, nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite di franchigia, la società conserva il diritto di gestire il sinistro o di considerarlo come non avvenuto.
Nelle polizze Kasko o furto-incendio, essa è la soglia minima dalla quale si parte per calcolare l’indennizzo. Se i danni sono inferiori o uguali alla franchigia, l’assicurazione non deve nulla al suo assicurato; se invece i danni sono superiori alla somma cifra della franchigia l’assicurazione pagherà solamente la parte di danno eccedente.

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