Assicurazione RCA : tutto ciò che bisogna sapere

Ogni conducente di un veicolo è tenuto obbligatoriamente a sottoscrivere un’assicurazione auto (RCA) , in considerazione della responsabilità civile che incombe sul veicolo del conducente stesso. Essa è costituita al fine di risarcire il danno prodotto a persone (anche a terzi trasportati) o cose, derivanti dalla guida dell’automezzo.

Assicurazione RCA cos’è :

L’assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli (RCA) copre il risarcimento dei danni provocati dal veicolo a cose, animali e persone, compresi i terzi trasportati, qualunque sia il titolo o il motivo di tale trasporto. Essa opera per tutti i sinistri occorsi nei Paesi CEE. In relazione al contratto stipulato, l’impresa assicuratrice deve rilasciare al contraente:

  • Il contratto d’assicurazione auto (polizza).
  • Un’attestazione annua relativa allo stato del rischio, con l’indicazione della classe di merito (per il caso di contratto stipulato con la formula bonus malus).
  • Un contrassegno da esporre sul veicolo (opzionale).
  • Il certificato di assicurazione, il quale riporta gli estremi del contratto, viene rilasciato come ricevuta dei premi pagati e va conservato insieme con la carta circolazione.

A richiesta, vengono forniti anche alcuni esemplari del formulario relativo alla composizione amichevole degli incidenti (C.I.D).
Nel contratto delle assicurazioni auto vengono indicati il premio che l’assicurato si impegna a pagare annualmente, contro il quale l’impresa assicuratrice si impegna, a sua volta, a corrispondere, entro i limiti stabiliti (massimali), le somme (capitali, interessi e spese) dovute in risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo.

In altri termini, i massimali dell’assicurazione auto sono fissati come corrispettivo del premio pagato dall’assicurato, individuano le somme massime corrisposte dall’impresa assicuratrice in caso di sinistro; mentre le somme minime, vengono determinate con provvedimento normativo di carattere generale: non possono essere diminuiti al di sotto dei valori minimi fissati, ma possono essere elevati a discrezione del contraente, pagando le relative maggiorazioni del premio. Le assicurazioni RCA coprono anche i danni arrecati a terzi in seguito a incendio del veicolo in sosta, ma non copre i danni derivanti da incendio o furto alla propria auto.

Tra le formulazioni previste per l’assicurazione auto obbligatoria, c’è anche una clausola, chiamata normalmente “bonus malus“, che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione (in aumento o diminuzione) del premio dovuto dall’assicurato, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nell’anno precedente. La valutazione del comportamento dell’assicurato da parte dell’impresa assicuratrice durante il periodo di osservazione si manifesta con l’assegnazione ad una classe di merito. Per cui se il conducente non ha provocato sinistri, ottiene il bonus, ossia avanza di una classe, al contrario scatta il malus, ossi retrocede di una classe di merito, fino al raggiungimento del limite massimo della diciottesima classe di merito. Coloro che sottoscrivono nuove assicurazioni auto RCA iniziano dalla quattordicesima classe.
Questa formula garantisce comunque la copertura del sinistro nei limiti dei massimali fissati, ma naturalmente determina la propensione a non denunziare i sinistri di lieve entità.

Le opzioni delle RC Auto :

Le opzioni dell’assicurazione, RC Auto, rappresentano quelle speciali polizze assicurative che permettono, dietro pagamento di una maggiorazione del premio pagato all’assicuratore, una copertura differente e specialistica dei danni causati da sinistri.

  • Attraverso la stipula della polizza “Furto e incendio” le assicurazioni auto sono anche in grado di coprire i danni che possono essere causati da un incendio, ed inoltre prevede che il proprietario venga risarcito nel caso il veicolo sia rubato.
  • Un’altra polizza per l’assicurazione auto rc è la polizza “Kasko” in base alla quale l’istituto assicurativo s’impegna a risarcire i danni derivanti dal veicolo che circola (siano essi derivati da calamità naturali o altro evento), anche se guidata da persona diversa del sottoscrittore della polizza.
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